Con il DL 21.6.2022 n. 73, pubblicato sulla G.U. 21.6.2022 n. 143 ed entrato in vigore il 22.6.2022, sono state emanate misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, disposizioni finanziarie e interventi sociali (c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”).
Il decreto è stato convertito nella L. 4.8.2022 n. 122, pubblicata sulla G.U. 19.8.2022 n. 193 ed entrata in vigore il 20.8.2022, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.
Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 73/2022.
1 DETRAZIONI EDILIZIE – OPZIONE PER LO SCONTO SUL CORRISPETTIVO O LA CESSIONE DEL CREDITO – CESSIONE DEI CREDITI
L’art. 40-quater del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, modifica ancora una volta la disciplina recata dall’art. 121 co. 1 del DL 34/2020 concernente la cessione dei crediti derivanti da interventi edilizi “optabili”.
1.1 QUARTA O ULTIMA CESSIONE A FAVORE DI CORRENTISTI – DECORRENZA
In sede di conversione del DL 73/2022, infatti, è stato abrogato l’art. 57 co. 3 del DL 17.5.2022 n. 50 (c.d. DL “Aiuti”) il quale stabilisce che “le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b) [dello stesso DL 50/2022, n.d.r.], si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022”.
In seguito a detta abrogazione, quindi, ai sensi dell’art. 121 co. 1 del DL 34/2020, come da ultimo modificato dall’art. 14 co. 1 lett. b) del DL 50/2022, per le comunicazioni (prima cessione o sconto in fattura) presentate anche in data anteriore all’1.5.2022, la quarta e ultima cessione può essere effettuata dalle banche, ovvero dalle “società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385” a favore dei “soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione”, ossia a favore di tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
La sola norma che definisce la decorrenza della modifica normativa operata dall’art. 14 co. 1 lett. b) del DL 50/2022 rimane, infatti, quella recata dal co. 1-bis dell’art. 14 del DL 50/2022 (inserito in sede di conversione) ai sensi del quale “Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), si applicano anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [fissata al 16.7.2022, n.d.r.], fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.
Nella sostanza, l’ampliamento della platea dei potenziali “acquirenti finali” dovrebbe valere anche per tutti i crediti di imposta “generati” da comunicazioni di opzione dello sconto in fattura applicato dal fornitore, oppure di opzione della “prima cessione” effettuata direttamente dal beneficiario della detrazione, presentate telematicamente all’Agenzia delle Entrate prima del 16.7.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 50/2022).
1.2 PRECEDENTI CESSIONI POSSIBILI
Rimane ferma la possibilità per il beneficiario delle detrazioni fiscali di optare, in luogo della fruizione nella propria dichiarazione dei redditi, per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”.
Dopo una prima cessione (direttamente da parte del beneficiario oppure da parte del fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo) a favore di qualsivoglia terzo cessionario, rimangono possibili due ulteriori cessioni a favore però soltanto di “soggetti vigilati” e un’ultima cessione a favore dei correntisti.
2 CREDITI D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS – ELIMINAZIONE DEL LIMITE “DE MINIMIS”
L’art. 40-quater del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, abrogando l’art. 2 co. 3-ter del DL 50/2022 convertito, elimina, ai fini della fruizione dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, l’obbligo del rispetto dei limiti “de minimis”.
3 PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI INTRASTAT – RIPRISTINO DEL PRECEDENTE TERMINE
Per effetto delle modifiche all’art. 3 co. 2 del DL 73/2022 apportate in sede di conversione in legge, è stato ripristinato il termine di presentazione degli elenchi periodici INTRASTAT entro il giorno 25 del mese successivo a quello del periodo (mese o trimestre) di riferimento.
La versione originaria dell’art. 3 co. 2 del decreto aveva invece fissato il termine nell’ultimo giorno del mese successivo al periodo (mese o trimestre) cui gli elenchi stessi sono riferiti.
Decorrenza
Il ripristino del precedente termine di presentazione degli elenchi INTRASTAT è in vigore dal 20.8.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 73/2022).
Il termine del giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, pertanto, dovrebbe tornare applicabile per i termini non ancora decorsi alla suddetta data.
4 REGISTRI CONTABILI TENUTI CON SISTEMI ELETTRONICI
L’art. 1 co. 2-bis del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, interviene sull’art. 7
co. 4-quater del DL 357/94, norma in virtù della quale la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto si considera regolare anche in difetto di trascrizione dei medesimi su carta nei termini di legge (ossia, entro tre mesi da quello per la presentazione della dichiarazione dei redditi), a condizione che in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultino aggiornati e vengano stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.
Per effetto delle modifiche, la disposizione riguarda non solo più la tenuta, ma anche “la conservazione” dei registri contabili elettronici. Inoltre, la regolarità dei registri è riconosciuta non solo più in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, ma anche “di conservazione sostitutiva digitale” ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale.
Decorrenza
La modifica è in vigore dal 20.8.2022, data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 73/2022.
5 INFORMATIVA SULLE PROVVIDENZE PUBBLICHE – MODALITÀ E TERMINI PER L’ADEMPIMENTO
L’art. 3 co. 6-bis del DL 73/2022 convertito integra la disciplina relativa agli obblighi di informativa sulle erogazioni pubbliche di cui all’art. 1 co. 125 ss. della L. 124/2017, stabilendo che, fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell’adempimento sul sito Internet, per gli enti che provvedono nell’ambito della Nota integrativa del bilancio d’esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all’adempimento è quello previsto per l’approvazione del bilancio.
La norma sembra, quindi, prevedere, per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e gli enti non commerciali, l’alternatività tra l’adempimento sul sito Internet e l’adempimento nella Nota integrativa.
Decorrenza
In mancanza di una specifica norma di decorrenza, sembrerebbe logico applicare la novità alle erogazioni pubbliche percepite nel 2022, da rendicontare nel 2023.
6 DISCIPLINA DEI VERSAMENTI E DELLA COMPENSAZIONE CON IL MODELLO F24 – ESTENSIONE
L’art. 3-bis del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, prevede la possibilità per i contribuenti di effettuare versamenti unitari di qualsiasi imposta, tassa o contributo, comunque denominati, spettanti allo Stato, agli enti territoriali e agli enti previdenziali, secondo la disciplina dei versamenti e della compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
Decorrenza
L’art. 3-bis del DL 73/2022 convertito sarà applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore di un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, il quale individuerà e disciplinerà le tipologie di versamenti effettuabili con il modello F24, con utilizzo dei crediti in compensazione, che non siano già compresi nella disciplina di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
7 ATTESTAZIONE DEI CONTRATTI A CANONE CONCORDATO
L’art. 7 del DL 73/2022 convertito estende la validità dell’attestazione relativa ai contratti di locazione “concordati”, di modo che essa possa valere, a determinate condizioni, anche per più contratti aventi ad oggetto il medesimo immobile purché, come precisato in sede di conversione in legge, i contratti abbiano il medesimo contenuto.
7.1 ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DEL CONTRATTO ALL’ACCORDO
A seguito dell’entrata in vigore del DM 16.1.2017, per poter applicare le agevolazioni fiscali previste per i contratti di locazione a canone concordato (tra cui, ad esempio, l’aliquota del 10% della cedolare secca o la riduzione della base imponibile IRPEF del 30%) è necessario, alternativamente:
7.2 VALIDITÀ DELL’ATTESTAZIONE
Fino all’entrata in vigore del DL 73/2022, l’attestazione aveva validità per il singolo contratto per il quale era stata richiesta.
Per effetto dall’art. 7 del DL 73/2022, come integrato in sede di conversione, la stessa attestazione “può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo territoriale del Comune a cui essa si riferisce”.
Pertanto, la medesima attestazione può valere anche per più contratti stipulati per il medesimo immobile, purché non siano variate le condizioni dell’immobile, né l’Accordo territoriale.
In sede di conversione è stato precisato che l’attestazione potrà valere per i contratti successivi a quello per cui essa è stata rilasciata, a condizione che abbiano il medesimo contenuto del contratto originario.
8 CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE – CERTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ – SOGGETTI ABILITATI
Con riferimento alla possibilità prevista per le imprese dall’art. 23 co. 2 – 8 del DL 73/2022 di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo al fine di favorire l’applicazione del credito d’imposta per ricerca e sviluppo e innovazione (art. 1 co. 200 – 203-sexies della L. 27.12.2019 n. 160) in condizioni di certezza operative, in sede di conversione in legge è stato previsto che rientrano sempre tra i soggetti abilitati a rilasciare tale certificazione:
9 PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA COMUNICAZIONE DEL LAVORO AGILE
L’art. 41-bis del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, renderà strutturale la procedura semplificata di comunicazione del lavoro agile, superando definitivamente l’obbligo di trasmissione dell’accordo individuale agli uffici ministeriali.
La norma non elimina l’obbligo di stipulare l’accordo con il lavoratore dettato dall’art. 18 co. 1 della L. 81/2017, che dovrà essere comunque sottoscritto e conservato secondo quanto previsto dalla disciplina ordinaria.
Contenuto della comunicazione
Il datore di lavoro deve comunicare al Ministero del Lavoro:
Modalità di trasmissione
La comunicazione deve essere effettuata con modalità telematiche, secondo le istruzioni che verranno fornite da un apposito DM.
Sanzioni
La mancata comunicazione determina l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 19 co. 3 del DLgs. 276/2003, che va da 100,00 a 500,00 euro per ogni lavoratore interessato.
Decorrenza
La disposizione entrerà in vigore l’1.9.2022.
Lo studio resta a disposizione con la propria referente.
Milano 16/09/2022
FM Advisory Group Srl